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Annullamento governativo, revoca, ricorsi all'atto invalido amministrativo


i.    Annullamento governativo, la legge attribuisce al Governo il potere generale di annullamento straordinario, a tutela dell’unità dell’ordinamento, di tutti gli atti amministrativi, statali ovviamente, illegittimi.
Presupposti per gli annullamenti amministrativi sono: ragioni d’interesse pubblico e (dalla l. 15/2005) entro un termine ragionevole, previa valutazione degli interessi dei controinteressati.
La P.A. può trovarsi di fronte ad atti cui è stato dichiarato nullo un suo fondamento procedimentale o direttamente dichiarati invalidi da un organo giurisdizionale senza poteri d’annullamento, e in questi casi è tenuta ad annullare l’atto ma in ogni caso deve prima verificare la sussistenza dei presupposti.
La legge finanziaria 2005 ha previsto una disposizione speciale per gli atti invalidi verso i quali ci sia un interesse pubblico all’annullamento consistente in risparmi o riduzioni di oneri finanziari: in tali casi l’azione di annullamento ha un termine in deroga alla regola generale del termine ragionevole essendo fissato in 3 anni; inoltre, solo in questo caso, è dovuto un indennizzo ai privati che hanno subito un pregiudizio patrimoniale dall’annullamento.

ii.    Revoca, solitamente il termine revoca è utilizzato per configurare un atto con cui un organo elimina un suo precedente atto.
Vista così la revoca corrisponde all’annullamento d’ufficio dell’organo che ha emanato l’atto, bensì la revoca deve essere intesa, e quindi distinta dall’annullamento, come un atto con cui un organo rimuove o abroga un suo precedente atto ad efficacia prolungata a causa di sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto.
Occorre trattare ora dei c.d. ricorsi amministrativi poiché portano anch’essi all’annullamento di atti amministrativi da parte dell’amministrazione stessa, ma in questo caso senza la necessità di un interesse pubblico all’annullamento in quanto la richiesta giunge all’amministrazione da un soggetto privato:

iii.    Ricorso proprio, si presenta ricorso, entro 30 giorni, all’organo sovraordinato rispetto a quello che ha emanato l’atto, è la procedura generale.
iv.    Ricorso improprio, in alcuni casi specificatamente previsti dalla legge è previsto che il ricorso possa essere presentato ad un qualsiasi organo, anche subordinato a quello che ha emanato l’atto contro cui si ricorre.
v.    Ricorso in opposizione, anche questo è un ricorso eccezionale in quanto deve essere previsto dalla legge, e prevede che il ricorso sia inviato allo stesso organo che ha emanato l’atto.
vi.    Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presenta termini di decadenza più lunghi (120 giorni) ma però preclude il successivo ricorso in sede giurisdizionale.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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