Responsabilità extracontrattuale comune della PA
La responsabilità di diritto comune della P.A. trova applicazione degli stessi articoli del codice civile validi per i privati.
La responsabilità è sempre diretta e mai indiretta, cioè si applica la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e non la responsabilità dei padroni o committenti ex art. 2049 c.c. in quanto i fatti compiuti dai funzionari o dagli uffici sono considerati come propri di tutta la P.A. in virtù del rapporto organico.
Ma la responsabilità del funzionario non si estingue all’interno del rapporto organico, in quanto in base all’art. 28 cost. la sua responsabilità personale e quella della P.A. sono solidali.
Si ha interruzione completa del rapporto organico ricadendo l’intera responsabilità sul funzionario soltanto qualora esso abbia agito per propri fini e interessi.
Secondo l’art. 2043 c.c. la responsabilità sussiste qualora il soggetto agente abbia agito per dolo o colpa, in Italia manca una precisa normativa o una costante tendenza giurisprudenziale atta a risolvere il problema se sia o meno necessario l’atteggiamento di dolo o colpa anche per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale amministrativa.
Si ritiene che, siccome l’art. 28 cost. indica la responsabilità dell’amministrazione come estensione di quella dei suoi funzionari, sia necessario il dolo o colpa nel comportamento del funzionario agente.
La responsabilità diretta sussiste anche quando l’amministrazione agisce soltanto apparentemente per mezzo di poteri amministrativi.
Casi del genere si hanno quando i danni sono causati dall’esecuzione di un atto amministrativo nullo, dove ovviamente la responsabilità ricade interamente nell’amministrazione (non c’è alcun rapporto organico con alcun funzionario agente).
Si pone, in questi casi, il problema del dolo o colpa necessari per applicare l’art. 2043 c.c.
Si riteneva non più necessario il riscontro di dolo o colpa una volta che fosse stata accertata l’invalidità dell’atto cha ha causato i danni, la sent. 500/1999 ha un po’ cambiato le cose.
Il rispetto dell’art. 2043 c.c. limita l’ambito delle scelte discrezionali della P.A. imponendo il principio del neminem laedere.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Amministrativo I, a.a. 2006-07
- Titolo del libro: Diritto delle amministrazioni pubbliche
- Autore del libro: Domenico Sorace
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