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La prevenzione speciale dei crimini


La prevenzione speciale o individuale consiste nel complesso di misure neutralizzatrici, terapeutiche e rieducativo-risocializzatrici, volti ad impedire che il singolo individuo cada o ricada nel delitto.
Per la teoria della prevenzione speciale la pena ha la funzione di eliminare o ridurre il pericolo che il soggetto, cui viene applicata la pena, ricada in futuro nel reato: è un concetto di relazione, che presuppone cioè la vita dell’uomo in società ed il suo ritorno in quella comunità da cui si è estraniato.
Essa perciò opera su un piano naturalistico, attraverso un processo di riadattamento del soggetto alla vita sociale mediante l’eliminazione o attenuazione dei fattori che ne hanno determinato o favorito il delitto.
Nella prospettiva della prevenzione speciale vengono, almeno in parte, sacrificati i fini intimidativi della prevenzione generale e posti in crisi i tre caratteri della pena retributiva:
i.la proporzionalità, in quanto la pena va adeguata alla personalità e ai bisogni risocializzativi dell’autore anziché alla gravità del reato e della colpevolezza;
ii.la determinatezza, poiché non è possibile stabilire a priori quando il soggetto sarà risocializzato e la pena va protratta fino a quando non si ritenga raggiunta la risocializzazione;
iii.l’inderogabilità, in quanto al fine di evitare la recidiva può, in certi casi, ritenersi deterrente sufficiente la sospensione condizionale della condanna o della pena oppure, in ragione dei risultati risocializzativi raggiunti, può essere utile e coerente attenuare progressivamente il regime detentivo fino alla liberazione condizionale e alla definitiva estinzione della pena, anche se non interamente scontata.
L’esigenza della prevenzione speciale è nata dalla constatazione empirica dell’insufficienza della retribuzione e della prevenzione generale.
Esistono in tutti i paesi soggetti che commettono o ricommettono reati, rispetto ai quali pertanto l’efficacia intimidatrice della pena minacciata o eseguita non ha funzionato, ha fallito, e pertanto occorre operare in termini di prevenzione individualizzata, usandosi innanzitutto costruttivamente il loro tempo in carcere per cambiare quel comportamento che li ha portati a delinquere.
Sono i soggetti che, come già accennammo, non si riconoscono nei valori legislativi e per i quali la pena non costituisce una contro-spinta.

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