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Decisione interlocutoria del giudice: Ordinanza per l’integrazione probatoria


Il giudice dispone, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove, dando inizio allo svolgimento eccezionale dell’udienza preliminare.
Consiste nel potere di assumere prove nel corso dell’udienza preliminare.
Il presupposto affinché tale potere sia esercitabile sta nell’impossibilità di decidere allo stato degli atti.
Le parti non hanno alcun diritto all’ammissione delle prove; è al giudice che spetta il potere di decidere se debbano essere assunte prove.
Lo svolgimenti dell’udienza vede susseguirsi i seguenti momenti:
- Ammissione delle prove, il criterio in base al quale il giudice dispone l’ammissione delle prove è quello della “evidente decisività” delle stesse ai fini della sentenza di non luogo a procedere.
In altre parole, il supplemento istruttorio è finalizzato all’assunzione di prove a discarico.
- Assunzione delle prove, l’audizione di testimoni, consulenti tecnici e periti e l’interrogatorio degli imputati connessi o collegati sono condotti dal giudice.
Le parti possono proporre domande a mezzo del giudice nel seguente ordine: pm, parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata, imputato.
Il legislatore non ha previsto alcuna disposizione di raccordo in relazione all’ipotesi in cui nell’udienza preliminare debba svolgersi un incidente probatorio, anche se i nuovi orientamenti successivi al 1994 sembrano favorevoli a tale ipotesi.
Interrogatorio dell’imputato, il giudice non può sindacare l’ammissibilità di tale atto.
Anche l’interrogatorio deve essere condotto dal giudice, e il codice prevede che, se una parte ne fa richiesta, esso possa svolgersi con le forme dell’esame incrociato.
Conclusioni delle parti.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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