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Svolgimento dell’udienza in camera di consiglio


L’udienza si svolge in camera di consiglio, cioè senza la presenza del pubblico, ed è richiesta la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero e del difensore dell’indagato.
Le prove sono assunte, in larga parte, con le forme stabilite per il dibattimento.
L’incidente probatorio ha la funzione di anticipare la formazione della prova garantendo il diritto di difesa dell’indagato nei confronti del quale la prova stessa potrà essere successivamente utilizzata in dibattimento.
Per assicurare questa esigenza, il codice pone alcune deroghe all’utilizzabilità in dibattimento dei risultati dell’incidente probatorio svolto senza rispettare il diritto di difesa dell’indagato: il divieto di estendere l’oggetto della prova a fatti, concernenti la responsabilità penale, riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all’incidente; e il divieto di verbalizzare le dichiarazioni aventi tale oggetto.
Completa la normativa il divieto di utilizzare in dibattimento nei confronti dell’imputato, le prove assunte nell’incidente probatorio senza la partecipazione del suo difensore e, quindi, senza la garanzia del contraddittorio.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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