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La regolamentazione dell’attività di iniziativa della polizia giudiziaria


All’interno delle indagini preliminari il codice distingue tra attività a iniziativa della polizia giudiziaria ed attività del pubblico ministero.
La distinzione ha lo scopo di precisare la differente regolamentazione degli atti sotto vari profili, tra cui l’esercizio di poteri coercitivi e la tutela del diritto di difesa.
L’attività di iniziativa autonoma di polizia consiste nel raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.
Tale attività prende avvio dal momento in cui è pervenuta la notizia di reato e termina nel momento in cui il Pubblico Ministero ha impartito le sue direttive.
L’attività di iniziativa successiva di polizia è quella che svolge dopo aver ricevuto le direttive dal pm.
Tale attività si distingue a sia volta in:
- guidata, che consiste nella stretta esecuzione delle direttive del pm;
- parallela, che comprende tutte quelle attività di indagine per accertare i reati che la polizia può eseguire eccezionalmente purché ne informi prontamente il pm.
L’attività di iniziativa integrativa di polizia è quella svolta di iniziativa ma sulla base dei dati emersi a seguito del compimento di atti delegati dal pm.
L’attività integrativa e quella parallela vanno incontro a due limiti:
- è vietato il compimento di atti eventualmente in contrasto con le direttive del pm;
- la polizia ha l’obbligo di informare prontamente il Pubblico Ministero degli ulteriori elementi raccolti.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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