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Gli atti segreti nel processo penale


Sono coperti dal segreto investigativo fino all’avviso di conclusione delle indagini gli accertamenti tecnici ripetibili, l’individuazione di persone o cose e l’assunzione di informazioni da persone informate.
L’obbligo del segreto opera in modo oggettivo e si riferisce a tutte le persone che hanno partecipato o assistito al compimento dell’atto.
La violazione dell’obbligo del segreto investigativo può rientrare almeno in due fattispecie incriminatrici:
rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale (art. 379 bis c.p.), il vincolo concerne lo svolgimento e la “documentazione” dell’atto del procedimento, viceversa esso non si estende al fatto storico oggetto dell’indagine.
Pertanto le persona informate, ad esempio, non possono rivelare lo svolgimento dell’atto (cioè le domande rivolte e le risposte date), ma tuttavia sono libere di riferire quei fatti storici dei quali sono a conoscenza;
rivelazione del segreto d’ufficio (art. 326 c.p.), reato proprio che è rivolto al pubblico ufficiale e all’incaricato di pubblico servizio.
Il codice indica due momenti nei quali viene meno l’obbligo del segreto:
quando l’indagato può avere conoscenza dell’atto, nel senso di possibilità legale di conoscenza;
quando di perviene alla chiusura delle indagini preliminari.
Il codice ha tenuto conto della possibilità che in concreto si presenti l’esigenza di rendere segreti quegli atti che, per legge, sarebbero conoscibili.
In caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, il Pubblico Ministero esercita il potere di segretazione dello svolgimento di atti di indagine conoscibili.
La l. 397/2000 ha concesso al Pubblico Ministero un ulteriore potere di segretazione dei fatti oggetto di indagine.
Tale potere si esercita su atti già segreti e consiste in un ampliamento dell’oggetto del segreto: esso non è limitato al solo svolgimento dell’atto ma anche ai fatti storici oggetto di indagine.
Questo potere di segretazione può essere esercitato esclusivamente sulle dichiarazioni da parte di testimoni o imputati se sussistono specifiche esigenze attinenti alle indagini.
Tale esteso obbligo al segreto è disposto con decreto motivato e non può avere una durata superiore a 2 mesi.
In tal modo il Pubblico Ministero può precludere a tutti, quindi anche alla difesa dell’indagato e dell’offeso, l’assunzione di informazioni dai soggetti vincolati al segreto.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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