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L’inutilizzabilità nel processo penale


E’ una invalidità che colpisce direttamente il contenuto probatorio di un atto: il giudice non può basarsi su di esso per prendere una decisione.
Il termine “inutilizzabilità” può riferirsi sia al vizio da cui può essere affetto un atto, sia al regime giuridico al quale l’atto viene sottoposto.
L’atto inutilizzabile, pur valido dal punto di vista formale, è colpito nel suo aspetto sostanziale poiché l’inutilizzabilità impedisce ad esso di produrre il suo effetto principale, che è quello di essere posto alla base della decisione del giudice.
L’inutilizzabilità può essere di due tipi:
- assoluta, quando il giudice non può basarsi sull’atto inutilizzabile per emettere un qualsiasi provvedimento;
- relativa, quando la legge indica espressamente le persone nei cui confronti non può essere utilizzato un determinato atto o la categoria di provvedimenti che non possono basarsi su di esso.

Occorre preliminarmente tracciare una fondamentale distinzione tra due forme di inutilizzabilità, che differiscono tra loro nel fondamento normativo e nella regolamentazione.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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