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Nullità assolute nel processo penale


Nullità assolute, le inosservanze più gravi, elencate all’art. 179 c.p.p. come cernita tra quelle generali previste all’art. 178 c.p.p., che riguardano i soggetti necessari del procedimento penale.
Queste nullità sono rilevabili anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento e sono insanabili, se non con l’irrevocabilità della sentenza.
Rientrano in questa tipologia:
- le violazioni delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice, intesa come capacità generica all’esercizio della funzione giurisdizionale;
- le violazioni delle disposizioni concernenti il numero dei giudici necessario per costituire i collegi;
- le violazioni delle disposizioni concernenti l’iniziativa del Pubblico Ministero nell’esercizio dell’azione penale;
- le violazioni derivanti dall’omessa citazione dell’imputato (decreto di citazione a giudizio e sua notificazione) o dell’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza;

Oltre a queste nullità assolute generali è possibile che specifiche norme richiamino, a conseguenza della loro violazione, il regime della nullità assoluta: in questi casi si hanno nullità speciali assolute come, ad esempio la violazione della regola secondo cui alla deliberazione della sentenza devono concorrere gli stessi giudici che hanno preso parte al dibattimento.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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