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La rappresentanza tecnica del difensore nel processo penale


‹‹ La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ››, si può definire “difesa” la tutela contro un attacco che venga mosso ai diritti di un soggetto con qualsiasi procedura giudiziaria.
La difesa è un diritto, e cioè consiste nel potere di esigere da altri soggetti un comportamento conforme alla legge.
Tale diritto può essere esercitato sia personalmente (autodifesa) sia per mezzo del difensore (difesa tecnica).
Esempio di autodifesa è il diritto spettante sia all’indagato, sia alla persona offesa, di ricevere personalmente notizia del procedimento penale in corso attraverso l’informazione di garanzia.
Esempio di difesa tecnica è il potere del difensore di condurre l’esame incrociato.
Il difensore è una persona che ha particolare competenza tecnico-giuridica e che ha determinate qualifiche di tipo:
- penalistico, è esercente un servizio di pubblica necessità;
- privatistico, è legato al cliente da un rapporto di prestazione di opera intellettuale;
- processuale, è rappresentante tecnico della parte.
La rappresentanza tecnica è il potere, conferito al difensore, di compiere atti processuali per conto, cioè nell’interesse, del cliente a condizione che i medesimi non siano atti personali.
La rappresentanza tecnica è conferita dal cliente al difensore mediante una procura ad litem.
La dichiarazione di nomina può essere resa oralmente davanti all’autorità procedente, che ne redige il verbale, o può essere effettuata per atto scritto che deve essere consegnato all’autorità procedente.
Per il compimento in rappresentanza di determinati atti personali ai quali la parte assistita non può partecipare, non è sufficiente la rappresentanza tecnica ma occorre che la parte conferisca una rappresentanza volontaria al difensore o ad altra persona di fiducia, che può fare soltanto con la procura speciale a compiere un determinato atto.
La rappresentanza volontaria permette di compiere un atto processuale in nome e per conto della parte.
La procura speciale deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Ci sono atti personalissimi per i quali, ovviamente, non vi può essere rappresentanza volontaria, come ad esempio rendere l’interrogatorio o l’esame incrociato.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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