La distinzione tra l’indagato e la persona informata (possibile testimone)
Il testimone si trova in una situazione diversa rispetto all’imputato e all’indagato.
Infatti, mentre questi ultimi hanno il diritto al silenzio e non sono puniti se mentono, il testimone ha l’obbligo di dire la verità.
Ma occorre introdurre una ulteriore distinzione: quella tra testimone e persona informata.
La persona che ha conoscenza di fatti, che devono essere accertati nel procedimento penale, è qualificata come testimone quando depone davanti al giudice; mentre quando è esaminata dal Pubblico Ministero o dalla polizia giudiziaria è denominata dalla prassi come persona informata, e viene ammonita dall’inquirente circa l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
Se il testimone di fronte al giudice dice il falso o tace ciò che sa, commette falsa testimonianza; se la persona informata di fronte al Pubblico Ministero tiene la medesima condotta, commette il delitto di false informazioni.
Può accadere che nel corso della deposizione il testimone renda, più o meno consapevolmente, “dichiarazioni autoindizianti”, cioè dalle quali emergono indizi di reità a suo carico.
A seguito l’autorità procedente deve:
interrompere l’esame;
avvertire la persona che a seguito delle dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti;
invitarla a nominare un difensore.
Le dichiarazioni rilasciate fino a quel momento non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
Tutto ciò mira ad impedire che il testimone continui a parlare peggiorando la situazione e impone all’autorità procedente di bloccare la deposizione attivando le garanzie difensive.
Il codice si preoccupa che le norme garantiste sull’interrogatorio possano essere eluse da un inquirente (PM o polizia giudiziaria) che interroghi un indagato senza riconoscergli tale qualità e, quindi, senza rispettare il suo diritto di non rispondere: c.d. elusione della qualità di indagato.
Ai sensi dell’art. 632 c.p.p. se una persona ascoltata come testimone o persona informata (possibile testimone) doveva essere sentita fin dall’inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate per evitare abusi da parte dell’autorità inquirente.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale penale - modulo I, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Manuale di procedura penale
- Autore del libro: Paolo Tonini
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