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Prova scientifica e contraddittorio nel processo penale


Se la scienza è illimitata, completa e infallibile è sufficiente che il giudice nomini un perito e gli imponga l’obbligo di operare secondo verità.
Nel sistema misto prevalentemente inquisitorio era insito un pericolo: allo scienziato si consentiva di fondare una asserzione senza giustificarne né le premesse, né il metodo utilizzato, per il solo fatto che si trattava di “scienza”; a tale soggetto era consentito di provare senza spiegare il perché della sua attività.
Il post-positivismo ci insegna che la scienza è limitata, incompleta e fallibile, è ciò comporta che:
ciascuna delle parti deve poter dimostrare se per caso non sono applicabili al fatto storico differenti regole che diano una spiegazione alternativa dell’accadimento;
occorre poter applicare il metodo falsificazionista: se veramente la causa era quella identificata, essa, in base a regole note, avrebbe dovuto provocare determinate conseguenze, e allora occorre poter indagare se tutte queste conseguenze si sono verificate.
Se si accerta che anche una sola delle conseguenze non si è verificata, si mette in dubbio la validità della legge scientifica in quel caso concreto.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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