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La ricognizione nel processo penale


Mezzo di prova mediante il quale ad una persona che abbia percepito con i propri sensi una persona o una cosa, si chiede di riconoscerla individuandola tra altre simili.
La ricognizione è disposta quando occorre procedere al riconoscimento di persone o cose.
Lo svolgimento è disciplinato dal codice minuziosamente, in quanto una modalità irregolare può invalidare l’attendibilità dell’elemento di prova.
L’atto può essere compiuto nel corso del dibattimento o nell’incidente probatorio e si svolge nel rispetto del contraddittorio tra le parti.
Le fasi della ricognizione sono:
1. Intervista al ricognitore, il giudice invita colui che deve eseguire la ricognizione (c.d. ricognitore), a descrivere la persona (che ha visto) indicando tutti i particolari che ricorda.
Gli chiede poi:
- se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento;
- se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere;
- se la stessa vi sia stata indicata o descritta o se vi siano altre circostanza che possano influire sull’attendibilità del riconoscimento.
Il tutto a pena di nullità della ricognizione.
2. Predisposizione della scena, in assenza del ricognitore, il giudice dispone che siano presenti almeno due persone (i c.d. distrattori) il più possibile somiglianti, anche nell’abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione.
Invita quindi quest’ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre persone.
3. Ricognizione, introdotto il ricognitore, il giudice gli chiede se riconosce taluno dei presenti.
In caso affermativo, lo invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certo.
Se vi è fondata ragione di ritenere che il ricognitore possa subire intimidazione dalla presenza della persona sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l’atto sia compiuto senza che quest’ultima possa vedere il primo.
Oltre al testimone, anche l’imputato può essere chiamato ad operare una ricognizione, in tale sede può esercitare il suo diritto al silenzio.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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