La testimonianza assistita dell’imputato prima della sentenza irrevocabile
Testimonianza assistita dell’imputato prima della sentenza irrevocabile, opera quando non è ancora concluso con sentenza irrevocabile il procedimento a carico dell’imputato collegato teleologicamente che abbia rilasciato dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità altrui.
Tali soggetti hanno una qualifica di teste parziale, in quanto relativa ai soli fatti della dichiarazione, e condizionata, ad una precedente dichiarazione concernente responsabilità altrui.
Perché scatti l’obbligo di deporre come testimone assistito è necessario che:
- l’imputato sia stato ritualmente avvisato che “se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà l’ufficio di testimone”;
- l’imputato abbia reso una dichiarazione su di un “fatto che concerne la responsabilità di altri” per un reato connesso teleologicamente, senza che sia necessario che l’imputato abbia la consapevolezza delle conseguenze accusatorie derivanti dalla propria dichiarazione.
L’imputato connesso teleologicamente deve deporre secondo verità, sia pure limitatamente al fatto altrui già dichiarato.
L’imputato deve essere assistito obbligatoriamente dal difensore di fiducia o d’ufficio, in ragione del collegamento tra il reato che gli è addebitato e quello che è oggetto del procedimento nel quale è chiamato a deporre.
Al testimone assistito è concesso un particolare privilegio: egli può non rispondere sui fatti che concernono la propria responsabilità in relazione al reato per cui si procede o si è preceduto.
Poiché l’obbligo testimoniale è limitato ai fatti altrui già dichiarati, l’unico caso il cui l’escussione del teste assistito potrebbe inerire alla propria responsabilità è l’ipotesi nella quale le precedenti dichiarazioni vertano su fatti inscindibili.
E’ proprio in relazione a tale ipotesi peculiare che il legislatore ha riconosciuto al teste assistito la facoltà di non rispondere sul fatto proprio.
Occorre concludere, allora, che quando i fatti sono inscindibili, la facoltà di non rispondere si estende inevitabilmente anche al fatto altrui.
Tuttavia, se il teste assistito decide di rispondere, egli ha un obbligo di verità penalmente sanzionato: in sostanza, rispondendo, perde la facoltà di mentire.
L’obbligo di verità imposto all’imputato “testimone assistito” con procedimento pendente, riguarda soltanto il fatto altrui già dichiarato in precedenza.
Su tutto il resto, e cioè su fatti differenti da quelli altrui già dichiarati, il testimone con procedimento pendente è incompatibile fino a sentenza irrevocabile.
Per quel che riguarda il diritto a confrontarsi con l’accusatore, la nuova normativa appare deludente.
In primo luogo, l’attuazione di tale diritto è subordinata all’ampiezza con la quale viene riconosciuto al teste il diritto al silenzio sul fatto proprio: più sarà l’area coperta dal diritto al silenzio, più limitato sarà il diritto al confronto in quanto la difesa non potrà dimostrare la non attendibilità delle dichiarazioni.
In secondo luogo è comunque inaccettabile che l’accusatore possa continuare, anche di fronte al giudice, a rendere dichiarazioni contro altri e a tacere sul fatto proprio, in quanto ciò impedisce il corretto accertamento dei fatti.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale penale - modulo I, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Manuale di procedura penale
- Autore del libro: Paolo Tonini
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