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Principi di valutazione delle immobilizzazioni immateriali– profilo aziendalistico e civilistico

Analogamente alle I.M.
Criterio base: 

COSTO STORICO = (VALORE ORIGINARIO + INCREMENTI SUCCESSIVI) DIMINUITO DEL RELATIVO AMMORTAMENTO CUMULATO ALLA DATA
Limite: Valore recuperabile tramite l’uso (valore delle immobilizzazioni che si può recuperare tramite produzione, vendita del bene/servizio).
Il valore recuperabile può anche essere inteso come il maggiore tra il:
PRESUMIBILE VALORE REALIZZABILE TRAMITE ALIENAZIONE : è l’ammontare che può essere ricavato dalla cessione dell’immobilizzazione in una vendita contratta a prezzi normali di mercato tra parti bene informate e interessate, al netto degli oneri diretti da sostenere per la cessione stessa.
VALORE IN USO : è il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivanti o attribuibili alla continuazione dell’utilizzo dell’immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo della stessa al termine della sua vita utile.
Se il valore recuperabile è inferiore al criterio base, significa che l’immobilizzazione ha subito una perdita duratura di valore. In applicazione del principio di prudenza occorre applicare una svalutazione.
Le svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali devono essere iscritte nel CE alla voce B.10.c e rilevate, come per gli ammortamenti, a diretta diminuzione del valore delle immobilizzazioni nello SP. Le svalutazioni devono essere esplicitate in NI.
Se vengono meno le cause di svalutazione,si effettua la rivalutazione da ripristino.
La rivalutazione da ripristino può essere fatta al massimo fino al criterio base.
Il ripristino di valore non può comunque trovare applicazione per alcune tipologie d immobilizzazioni immateriali, quali l’avviamento e i costi pluriennali, in quanto per queste immobilizzazioni non può verificarsi il presupposto della variazione degli elementi che ne avevano determinato la svalutazione.
La rivalutazione delle immobilizzazioni non costituisce componente del CE, ma deve essere accreditata alle riserve di patrimonio netto nell’esercizio in cui viene effettuata. (voce AIII “Riserve di rivalutazione”).

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