Regole del processo di vigilanza regolamentare
Il processo di vigilanza parte dalla vigilanza regolamentare. Per ogni operatività prevista nel mercato finanziario, le autorità di controllo dettano le regole per lo svolgimento dell’attività. Queste regole sono dettate dalla Banca d’Italia e rese note attraverso l’emissione di regolamenti. Sono quindi procedure operative conferite direttamente dall’attività di controllo.
I regolamenti possono essere continuamente modificati e aggiornati in base alle esigenze.
La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi per oggetto le seguenti materie:
a) adeguatezza patrimoniale,
b) contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni,
c) partecipazioni detenibili,
d) organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni.
a) ADEGUATEZZA PATRIMONIALE : Il patrimonio di vigilanza risulta dalla somma algebrica di una serie di elementi positivi o negativi computabili nel patrimonio di base e nel patrimonio supplementare.
Il patrimonio di base è costituito dalla somma del capitale versato, delle riserve e del fondo per rischi bancari generali, previa deduzione delle azioni o quote proprie in portafoglio, delle attività immateriali nonché delle perdite registrate in esercizi precedenti o in quello in corso. Il patrimonio di base viene ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione di ammontare.
Il patrimonio supplementare è costituito dalla somma delle riserve di rivalutazione, dei fondi rischi (in misura non superiore all'1,25 per cento delle attività di rischio ponderate, calcolate ai fini del coefficiente di solvibilità), degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate (in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio di base), previa deduzione delle minusvalenze su titoli riferite al portafoglio immobilizzato e di altri elementi negativi. Il patrimonio supplementare viene ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza entro il limite massimo dell'ammontare del patrimonio di base.
La normativa di vigilanza prevede attraverso coefficienti patrimoniali o appositi schemi convenzionali di misurazione del rischio la quantificazione dei requisiti patrimoniali riferiti in modo separato alle singole tipologie di rischio:
1. RISCHIO DI CREDITO
2. RISCHIO DI MERCATO
- rischio di posizione
- rischio di cambio
b) CONTENIMENTO DEL RISCHIO NELLE SUE DIVERSE CONFIGURAZIONI : La normativa di vigilanza prevede il rispetto di determinate regole di "sana e prudente " gestione volte a evitare l'assunzione di rischi ritenuti eccessivi per la stabilità delle banche.
Assumono rilievo le regole che disciplinano due fondamentali settori dell'intermediazione:
1. L'ATTIVITÀ A MEDIO E LUNGO TERMINE
- la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine
- la trasformazione delle scadenze
- l'esposizione al rischio di tasso di interesse
2. I GRANDI RISCHI
c) PARTECIPAZIONI DETENIBILI:
1. Partecipazioni in banche, in società finanziarie, in imprese di assicurazione, in società strumentali.
2. Partecipazioni in imprese non finanziarie
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Dettagli appunto:
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Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Economia delle aziende di credito
- Docente: Fandella Paola
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