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Reati omissivi: articolo 40 comma 2 del codice penale

Questo problema diventa se possibile ancora più intricato quando la condotta dell’agente non è attiva, ma omissiva.
L’ordinamento nell’art. 40 comma 2 dice che non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.
Quindi nei reati omissivi d’evento si può essere chiamati a rispondere dell’evento lesivo se e solo se si aveva un obbligo giuridico di intervenire per impedire l’evento. Se l’obbligo giuridico di intervenire non ce l’ho, possono essere chiamato a rispondere per un reato di mera condotta, ma non per aver cagionato l’evento.
Esempi:
- Tizio pugnala Caio al cuore e lui muore. Se costruissi il giudizio controfattuale, sulla base di una legge scientifica, verifico che se non avessi dato la pugnalata a Caio, non sarebbe morto. Devo dunque ipotizzare come mentalmente assente la pugnalata.
- Nelle omissioni Tizio non ha fatto niente. Se ad esempio Tizio attraversa un passaggio a livello e viene travolto da un treno in corsa, l’omissione del casellante causa la morte di Tizio.
- Delle persone stanno chiacchierando al bordo di una piscina, all’interno della quale una persona annega e nessuno si tuffa per dargli una mano. Anche in questo caso le persone non hanno fatto niente. L’omissione di queste persone ha causato la morte di questo soggetto: L’omissione dell’autista dell’autobus che passava davanti all’immobile della piscina in quel momento ha cagionato la morte dell’uomo: Eppure la condotta è la stessa per tutti, nessuno ha fatto niente.
Dobbiamo chiederci l’omissione di chi è penalmente rilevante come possibile causa di un evento. Il bagnino risponde perché aveva l’obbligo giuridico di salvare il soggetto, la sua omissione equivale a cagionare l’evento. Mentre le persone sul bordo della piscina eventualmente risponderanno di omissione di soccorso.
- Io so che la mia vicina di casa non dà da mangiare al figlio appena partorito e questo muore. Con la mia omissione ho cagionato la morte: La madre ha cagionato la morte con la sua omissione perché era un suo dovere. Io non rispondo di omicidio perché non avevo l’obbligo giuridico di impedire l’evento, posso al più rispondere di omissione di soccorso.
L’art.40 regola il SISTEMA PENALE DELLE POSIZIONI DI GARANZIA, permette di individuare quali soggetti possono essere chiamati a rispondere per eventi che sono conseguenza di una loro condotta omissiva.
Analizziamo l’art.40: l’ordinamento nella formulazione della norma inserisce un aggettivo, giuridico. Questo vuol dire innanzitutto che degli eventi lesivi che siano conseguenza di una condotta omissiva si può essere chiamati a rispondere solo se c’è un obbligo giuridico di intervenire, di impedire l’evento. Quando parliamo di obbligo giuridico parliamo di obbligo sancito dal diritto. L’obbligo morale non è sufficiente per essere chiamati a rispondere penalmente, ci vuole un obbligo giuridico sancito dal diritto. Dell’evento deve rispondere chi ha l’obbligo giuridico di intervenire, questo soggetto si definisce soggetto titolare di una posizione di garanzia, perché è lui e proprio lui il soggetto che l’ordinamento investe del compito di intervenire.
Esempio: siamo membri del Cda, ma non abbiamo deleghe esecutive che ce l’ha l’amministratore delegato, che corrompe dei pubblici funzionari, lui ha tenuto una condotta conforme al fatto tipico di corruzione e risponderà di questo reato. L’ordinamento ritiene che gli amministratori hanno un obbligo giuridico di impedire che gli altri membri del Collegio commettano reati, quindi se noi ci disinteressiamo pur sapendo che l’amministratore delegato compie dei maneggi, rispondiamo come se il pubblico ufficiale l’avessimo corrotto noi.
Bisogna fare alcune specificazioni e spiegare quando un obbligo di impedire un evento diventa giuridico. Le FONTI sono:
- LEGGE : esempio: i genitori hanno l’obbligo giuridico di impedire eventi lesivi in danno dei figli minori. I revisori contabili hanno una serie di obblighi giuridici (d.lgs.39/2010).
- ATTI DEL POTERE ESECUTIVO : REGOLAMENTI
- CONTRATTO : un soggetto che non ha l’obbligo giuridico in questo modo lo assume.
Si discute se si assume una posizione di garanzia con una propria precedente azione pericolosa. La Giurisprudenza oggi sostiene di si: se con la propria azione si da origine ad un rischio si è responsabili. Ma la questione è ancora molto discussa.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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