Articolo 2621 - comma 5
Il 5° COMMA è stato aggiunto dal legislatore nel 2005, perché con la legge sul risparmio il legislatore ha previsto una norma che, dopo aver previsto tutte queste non punibilità (irrilevanza penale), dica qualcosa per le ipotesi che si mantengono al di sotto della soglia. Il legislatore ha previsto delle sanzioni non penali (perché la punibilità è esclusa), nella formula del comma 5.
5. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa.
Se la falsa comunicazione sociale si mantiene sotto la soglia i soggetti si ritrovano una sanzione amministrativa e una interdizione dallo svolgimento di certe funzioni. Questa norma allo stato attuale (sono passati 5 anni) non può essere applicata da nessuno per due profili:
- non c’è scritto da nessuna parte quale sia l’autorità amministrativa competente a irrogare queste sanzioni. Anche se con molti sforzi si potrebbe individuare il soggetto che all’interno della Pubblica Amministrazione è deputato a irrogare queste sanzioni;
- la sanzione amministrativa non è determinabile nel suo valore economico, perché qui c’è scritto che ai soggetti di cui al 1° comma ( persone fisiche che hanno realizzato un fatto tipico che la cui punibilità è esclusa per l’operare della soglia) si applica la sanzione da 10 a 100 quote. Per potere applicare un sistema che preveda la sanzione in termini di quote, bisogna prevedere qual è il valore economico delle quote, ma questo non è scritto. L’idea è quella di prendere le quote del decreto 231. Ma questo sarebbe un caso di interpretazione analogica che si ritorce contro il soggetto, che non è ammesso in materia penale e amministrativa, perché nel decreto 231 parliamo di società, questa invece è un sanzione che dovrebbe riguardare persone fisiche.
Continua a leggere:
- Successivo: ART.2622 - Ipotesi delle false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori
- Precedente: Articolo 2621 - comma 4
Dettagli appunto:
-
Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto penale commerciale
- Docente: D'alessandro Francesco
Altri appunti correlati:
- Diritto penale: principi e disciplina
- Seminario "Giustizia e Modernità"
- Diritto Penale
- Diritto Penale
- Diritto Penale
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Aspetti medico-legali della responsabilità professionale infermieristica
- La distinzione tra dolo eventuale e colpa con previsione con particolare riferimento al nuovo reato di omicidio stradale
- La strage all'art.422 del Codice Penale
- Idoneità e univocità degli atti nel delitto tentato
- Riflessioni sulla prevenzione generale
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.