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Effetti giuridici del possesso

Il possesso è uno stato di fatto che produce effetti giuridici, e soprattutto quando il possessore non è titolare del diritto reale.
Si ha la restituzione della cosa al proprietario, quando il possessore restituisce la cosa al proprietario, nello specifico:
a)con la cosa egli deve  restituire anche i frutti da lui raccolti o persi per negligenza. Quindi si deve  in proposito distinguere tra possessore in:
-mala fede: deve restituire i frutti dal momento dell’acquisto del possesso;
-buona fede: restituisce solo i frutti percepiti dopo la domanda giudiziale di rivendicazione, mentre fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della suddetta domanda e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno.
b)deve  restituire i frutti indebitamente percepiti ma ha dir, entro i limiti del loro valore, al rimborso delle spese necessarie per la produzione e il raccolto e per le riparazioni ordinarie;
c)ha diritto al rimborso delle spese fatte per riparazioni straordinarie  per i miglioramenti e le addizioni.
Le spese si dividono in:
-necessarie:  servono per la produzione dei frutti, per le riparazioni ordinarie e superano il limite della conservazione  della cosa e le sue utilità;
-utili: sono tutti i miglioramenti e le addizioni;
-voluttuarie: non rimborsabili, che soddisfano bisogni non indispensabili.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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