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Definizione di acquisto e perdita del possesso

1)Acquisto: esso può avvenire in modo:
a)originario: apprensione della cosa e esercizio su di essa di poteri corrispondenti a quelli derivanti dall'esercizio di un diritto reale di godimento. Non si ha possesso se l’apprensione si verifica per mera tolleranza altrui.
b)derivativo: tramite consegna del bene (traditio);  può accadere però che si verifichi la traditio ficta, ossia il bene rimane dove è, cambia solo la relazione di fatto. Vi sono 2 tipi di traditio ficta:
-chi era detentore diviene possessore;
-il possessore cessa di possedere e comincia a detenere per altri.
Quando il possesso viene acquistato da più persone insieme si ha il compromesso.
2)Perdita: deriva dal venir meno di uno o entrambi gli elementi del possesso: corpus (disponibilità della cosa) e/o animus (volontà di detenere la cosa).
Per i beni immobili la legge stabilisce che essi possono possedersi anche solo grazie alla volontà,limitatamente al periodo di tempo entro cui si può esercitare l’azione di spoglio.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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