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Definizione di delegazione in ambito di obbligazioni

Si ha delegazione, quando una persona (delegante) ordina o invita un’altra persona (delegato) ad eseguire (delegatio solvendi) o a promettere di eseguire (delegatio promittenti) un determinato pagamento a favore di un terzo soggetto (delegatario) . Nel primo caso il delegante invita il delegato ad effettuare senz’altro un determinato tipo di pagamento (assegno bancario) ; nel secondo caso il delegante non ordina al  delegato di assumere l’obbligo di effettuare successivamente un determinato pagamento al delegatario (cambiale tratta) .
La delegazione,  in cui il nuovo debitore non adempie, ma s'impegna all'adempimento è detta delegatio promittenti (di debito) .
Viene da chiedersi per quale motivo Sempronio debba obbligarsi per Tizio.
Evidentemente Sempronio è a sua volta debitore di Tizio, ed è per questo motivo che assume su di sé l'obbligazione.
Il rapporto tra vecchio e nuovo debitore che spinge quest'ultimo ad obbligarsi è detto "rapporto di provvista" , mentre quello tra debitore originario e creditore è detto "rapporto di valuta" .
Se il rapporto di provvista manca si parla di delegazione allo scoperto; se non si riferisce anche  al rapporto di valuta, si parla di delegazione pura;  se, c'è il richiamo ad uno, o ad entrambi, di detti rapporti, si parla di delegazione titolata.
Tizio ordina a Sempronio di assumersi l'obbligazione verso Mevio; cosa può fare adesso Mevio? Ovviamente accettare o rifiutare la delegazione.
Vediamo le 2 ipotesi:
a) accettazione: il nuovo debitore si aggiunge al vecchio debitore, ma il creditore deve chiedere l'adempimento prima al debitore delegato  (delegazione cumulativa) ; se il creditore ha anche dichiarato di liberare il delegante, quest'ultimo è liberato dall'obbligazione  (delegazione privativa) .
b) mancata accettazione: la delegazione non produce alcun effetto, ma il delegato potrebbe comunque impegnarsi a fornire i mezzi per l'adempimento al delegante.
 Eccezioni che il delegato può opporre al delegatario:
- rapporti tra delegante e delegatario: il delegato potrà in ogni caso opporre al delegatario tutte le eccezioni relative ai suoi rapporti con lui, come, ad esempio la compensazione;
- rapporto di valuta: il delegato non può opporre al delegatario le eccezioni scaturenti dal rapporto di valuta, salvo che non sia stato fatto espresso riferimento;
- rapporto di provvista: il delegato non può opporre al delegatario  le eccezioni scaturenti dal rapporto di provvista a meno che le parti non abbiano diversamente convenuto.
Per il regime delle eccezioni, quindi, bisognerà vedere anche se la delegazione sia pura o meno, ma se le parti hanno voluto, attraverso la delegazione, giungere ad una novazione soggettiva, le uniche eccezioni opponibili saranno solo quelle ai rapporti tra creditore e delegato, non esistendo più la vecchia obbligazione  ormai "novata". Si distingue, quindi, tra:
-delegazione privativa: l’ipotesi normale, si realizza una successione nello stesso rapporto, con liberazione del debitore originario;
- delegazione novativa: il delegato diviene debitore in base ad un nuovo rapporto tra lui e il delegatario, mentre la vecchia obbligazione si estingue;
Si ha anche la figura della delegazione di pagamento, che si distingue dalla delegazione su debito perché qui il delegante non ordina al delegato di assumersi una obbligazione, ma gli ordina di  pagare, al suo posto, al creditore.  Il rapporto è, quindi, tra delegante e delegato, mentre il delegatario ne è estraneo.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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