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Definizione di applicazione della legge

Definizione di applicazione  della legge

Consiste nell’applicazione di una norma generale e astratta ad un caso particolare e concreto.
L’applicazione delle norme di dir pubblico è garantita dallo Stato mentre quella di dir privato è lasciata, alla prudenza e al buon senso dei singoli, tuttavia inevitabilmente insorgono liti tra privati, la maggior parte delle quali si risolve senza ricorso al giudice con:
a)rinuncia: alla lite da parte di uno dei litiganti;
b)transazione: accordo con cui le parti si fanno reciproche concessioni;
c)compromesso: accordo per definire la controversia ad uno o + arbitri privati.
Se le liti non si risolvono, una parte può ricorrere al giudice dello Stato chiamando in giudizio la controparte.
Di  fronte ad una iniziativa giudiziale il convenuto può:
  1. non costituirsi a  giudizio, rinunciando a difendersi;
  2. costituirsi in giudizio,  per opporsi all’accoglimento della domanda dell’attore. In questo caso il convenuto può promuovere eccezioni:
    -di fatto: contestare e provare la falsità dei fatti;
    -di diritto: contestare l’applicabilità delle norme citate dall’attore alla fattispecie in esame;
  3. costituirsi in giudizio, per apporre a sua volta delle domande riconvenzionali contro l’attore.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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