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Definizione di prova dei fatti giuridici

La prova è lo strumento necessario per convincere il giudice dei fatti della causa.
La regola di giudizio è fondata sull'onere della prova per:
a)attore: deve provare i fatti costitutivi del suo dir(es. un creditore deve provare l’esistenza del contratto da cui è sorta l’obbligazione)altrimenti perderà la causa;
b)convenuto: se l’attore è riuscito a provare i sui fatti costitutivi, deve provare i fatti impeditivi, modificativi, estintivi, impeditivi del diritto dell’attore, altrimenti perderà la causa.
Le prove si distinguono in 2 categorie fondamentali:
1)Precostituite: quelle che, di solito, si formano prima del processo;
2)Costituende: si formano durante il processo
In base al modo di valutazione delle prove, il codice distingue 2 tipi di prove:
-libera: è valutata dal giudice secondo la sua esperienza di uomo e di giurista(es. la testimonianza, dove il giudice può credere o meno al testimone);
-legale: è valutata dal legislatore, e non lascia margini di valutazione discrezionale da parte del giudice(es. giuramento, dove il giudice non può valutare diversamente da quanto dichiarato dalla parte).
Hanno minore efficacia probatoria:
a)argomenti di prova: sono i comportamenti processuali delle parti, che da soli non possono fondare il convincimento del giudice, ma possono costituire degli ulteriori mezzi per interpretare le prove già acquisite nel proc(es rifiuto di consentire ispezioni ordinate dal giudice).
b)indizi: elementi di prova minore, insufficienti da soli a fondare il convincimento del giudice, ma se rafforzati da ulteriori indizi,  possono influenzare il comportamento del giudice.
Sono considerati  fatti notori, quei fatti che non hanno bisogno di essere provati perché facenti parti dell’esperienza di una comunità (terremoto).

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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