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Definizione di filiazione naturale

Sono figli naturali quelli nati da genitori non sposati.
Il riconoscimento del figlio naturale può risultare da :
-atto pubblico volontario e testamento;
-dichiarazione giudiziale;
Non è sempre un atto unilaterale, nel caso di figlio maggiore di 16 anni ci deve essere l’assenso dell’interessato. Il riconoscimento può essere fatto da uno solo o da entrambi i genitori. È un atto puro. È requisito di forma l’atto pubblico notarile (atto di nascita) oppure fatto prima della nascita o per testamento; l’atto può essere impugnato da chiunque ne abbia interesse.
Possono essere riconosciuti: i figli premorti e quelli adulterini e anche quelli incestuosi a patto che quando esso è stato concepito uno dei genitori ignorava la parentela con l’altro. Invece, il figlio naturale non è riconoscibile,  può solo ottenere che il genitore provveda al mantenimento o se maggiorenne agli alimenti. Alla morte del genitore gli spetta un assegno vitalizio. In particolare non è riconoscibile il figlio avente già lo status di figlio legittimo.
Il figlio naturale può:
A)restare non riconosciuto: ed assume il nome che gli è dato dall’ufficiale giudiziario ed è iscritto nei registri dello stato civile quale figlio di ignoti. Egli non è per diritto, figlio dei suoi genitori naturali, rispetto ai quali è estraneo.
B)ottenere l’accertamento giudiziale di maternità o paternità: se i genitori non hanno provveduto al riconoscimento, il figlio può quindi anche agire in giudizio per ottenere lo status di figlio naturale riconosciuto, attraverso l’azione di dichiarazione giudiziale della paternità/maternità naturale, che deve  essere ammessa in via preliminare dal Tribunale. L’azione è imprescrittibile.
La posizione del figlio naturale riconosciuto o giudizialmente accertato è identica a quella del figlio legittimo. Lo stato di figlio naturale porta notevoli conseguenze con efficacia retroattiva:
-dopo il riconoscimento il genitore assume tutti i doveri e i diritto come per il figlio legittimo;
-il figlio riceve lo stesso cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto;
-la potestà del figlio spetta al genitore che per primo lo ha riconosciuto.
Diversa dal riconoscimento è la legittimazione, con la quale il figlio nato fuori dal matrimonio acquista la qualità di figlio legittimo o per provvedimento del giudice o per susseguente matrimonio dei genitori naturali.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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