Normativa incentivante ed apparato sanzionatorio in materia di lavoro part-time
La normativa in materia di lavoro part-time ha sempre avuto, come obiettivo primario, la promozione dell'occupazione, per realizzare la quale il legislatore ha previsto delle incentivazioni di carattere economico a favore dei datori di lavoro che vedremo più avanti.
Altra forma d'incentivazione all'assunzione part-time da parte delle imprese la ritroviamo prendendo in considerazione la consistenza dell'organico delle stesse: i lavoratori part-time vengono computati nel numero complessivo dei dipendenti in relazione all'orario svolto rapportato al tempo pieno e l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente ad unità intere di orario a tempo pieno.
Sotto il profilo previdenziale, inoltre, è previsto il riproporzionamento tra tempo lavorato e contribuzione previdenziale.
Oltre ad un apparato incentivante, inoltre, è previsto un sistema sanzionatorio per tutelare il rapporto di lavoro part-time. Anzitutto abbiamo detto che la forma scritta del contratto è richiesta solo ad probationem, quindi ai fini della prova giudiziale dell'esistenza dello stesso: il legislatore ha sancito che la prova per testimoni è ammessa solo in caso di perdita senza colpa dell'atto scritto (art.2725 c.c.), aggiungendo che, in difetto di tale prova, il lavoratore potrà chiedere che venga accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dal momento in cui il giudice ha accertato che manchi la prova scritta. Se manca, poi, l'indicazione della durata all'interno del contratto, il giudice potrà dichiarare l'esistenza di un rapporto a tempo pieno a partire dalla sentenza. Qualora manchi, invece, l'indicazione della collocazione temporale della prestazione, questa sarà determinata dal giudice, secondo i contratti collettivi o secondo equità.
Inoltre nel caso di violazione del diritto di precedenza del lavoratore part-time nell'ipotesi di nuove assunzioni a tempo pieno, egli avrà diritto al risarcimento del danno, calcolato tramite la differenza tra la propria retribuzione e quella che avrebbe conseguito se fosse passato a tempo pieno, moltiplicata per sei mesi (tale diritto non opera automaticamente, dopo il decreto 276 deve essere inserito nel contratto individuale).
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Dettagli appunto:
- Autore: Alessandra Infante
- Università: Università degli Studi di Bari
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto del lavoro
- Titolo del libro: Diritto del lavoro
- Autore del libro: Edoardo Ghera
- Editore: Cacucci
- Anno pubblicazione: 2002
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