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Giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo

Inizialmente la costituzione non aveva previsto un controllo sull’ammissibilità del referendum, ma tale strumento fu introdotto dalla legge costituzione 1/53’ che ha provveduto ad affidare tale compito alla corte costituzionale in base all’art75 costituzione non si possono sottoporre a referendum abrogativo le leggi: tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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