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Procedura di scioglimento anticipato del Parlamento Italiano

In base all’art.88, il presidente della repubblica può sciogliere le camere, ma:
-ma non prima di aver sentito il parere obbligatorio ma non vincolante dei presidenti delle camere;
-non può esercitare tale potere negli ultimi 6 mesi del mandato (semestre bianco)salvo che essi coincidano con gli ultimi 6 mesi della legislatura.
Quindi appurata l’impossibilità di soluzionare la crisi, il decreto di scioglimento è controfirmato dal presidente del governo dimissionario, che resta in carica per l’ordinaria amministrazione.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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