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Forme di controllo legislativo sugli Enti Locali

I controlli sugli enti locali sono configurati in due forme:
1) sugli atti: il controllo preventivo era previsto dal vecchi art130cost, si trattava di un controllo di legittimità(conformità dell’atto alle norme vigenti); organo competente era il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province. Ma la riforma del tit 5° ha abrogato l’art130cost: ciò esclude la vigenza dei corrispondenti articoli del Tuel(articolo126)quanto meno in riferimento al controllo preventivo.
Mentre le forme di controllo sostitutivo dello stato sugli atti e sulle attività degli enti locali, sono ora previste dall’art.120.2 cost.
2) sugli organi: essi non sono stati toccati dalla riforma. Essi possono riguardare sia i consigli sia cariche individuali. Consistono nello scioglimento degli organi collegiali e nella rimozione o sospensione di singoli amministratori. Per i consigli lo scioglimento può essere determinato:
-dal compimento di atti contrari alla costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge, per gravi motivi di ordine pubblico;
-dalla non approvazione del bilancio nei termini previsti dalla legge;
-da fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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