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Ruolo del Presidente della Giunta Regionale

Il presidente dirige la politica della giunta  e ne è responsabile, promulga le leggi,  emana  regolamenti, dirige le funzioni amministrative, indice elezioni e referendum regionali, rappresenta la regione e cura i rapporti con lo stato e con l’U.E.
Dopo la riforma del tit 5, il presidente è diventato il fulcro del sistema regionale, in particolare:

  1. è eletto contestualmente al consiglio regionale: ed in particolare quindi  il venir meno del presidente della giunta comporta le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio regionale. Ciò vale per dimissioni, morte, sfiducia. Egli è eletto a suffragio universale diretto (simul/simul).
    Quindi è importante che negli statuti le regioni prevedano un numero di mandati consecutivi che presidente e giunta possono ricoprire: altrimenti il presidente può utilizzare la “minaccia” delle dimissioni come strumento di pressione sul consiglio(ovviamente se ritiene di poter essere rieletto); e ciò è utile anche per garantire un ricambio della classe dirigente (per evitare concentrazioni di potere).
  2. nomina i componenti della giunta, ed in particolare:
    a) Assessori: essi sono nominati  e revocati dal presidente della giunta. Con la riforma è venuto meno l’obbligo di eleggere il presidente della giunta regionale e gli assessori tra i componenti del consiglio regionale, e quindi è divenuto possibile far ricoprire la carica di assessore sia ai consiglieri(assessori interni) sia a coloro che non sono membri del consiglio regionale (membri esterni).
    Per la legge 165/2004 le regioni devono stabilire con la legge regionale la disciplina delle incompatibilità, disponendo anche dell’eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale.
    b) Vice-Presidente: che deve sostituire il presidente, nel presiedere l’esecutivo regionale, in caso di assenza, impedimento temporaneo, permanente, morte, dimissioni.
  3. presenta il proprio programma al consiglio regionale: Alcuni statuti prevedono anche che il consiglio regionale si pronunci con un voto sul programma di governo predisposto dal presidente della giunta.
    In caso di  sfiducia conseguono le dimissioni del presidente e della giunta, lo scioglimento del consiglio, e quindi il ricorso a nuove elezioni.
    La sfiducia(art126) si esprime tramite mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
  4. è anche membro del consiglio regionale(con medesimi poteri e funzioni dei consiglieri).
    Per le modalità di elezione del presidente della giunta e dei consiglieri solo 5 regioni hanno approvato una legge elettorale, per le altre restano in vigore le disposizioni statali in materia.
    La maggior parte degli statuti prevedono la prorogatio del presidente in carica (per l’ordinaria amministrazione) fino all’elezione di un nuovo presidente.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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