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Definizione di diritto alla libertà di riunione

Essa è garantita dall’art17cost e consiste nella facoltà di darsi convegno in un luogo determinato ed
in seguito a preventivo accordo o su invito dei promotori, per soddisfare un determinato interesse che può essere politico culturale religioso, sportivo.
In base al luogo in cui si svolgono le riunioni si dividono in:
-private: si svolgono in luoghi privati;
-in luoghi aperti al pubblico: si svolgono in luoghi privati, ma l’accesso è consentito in base a particolari prescrizioni(cinema, teatro);
-in luoghi pubblici: si svolgono in luoghi pubblici, ad esse tutti possono liberamente accedere.
Il limiti al diritto di riunione sono:
-esse devono svolgersi in forma pacifica e senza armi;
-per le riunioni in luoghi pubblici, i promotori devono dare preavviso al questore almeno 3 giorni prima del loro svolgimento, affinché l’autorità possa intervenire a scopo di vigilanza;
-per le riunioni private o in luoghi aperti al pubblico non occorre preavviso.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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