Prescrizione dei farmaci
Il codice deontologico riconosce al medico piena autonomia nella programmazione, nella scelta e nell’applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.
Il medico è tenuto una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici che prescrive e utilizza.
Deve adeguare, nell’interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologiche fondate.
Il ricorso a terapie nuove è riservato all’ambito della sperimentazione clinica e soggetto alla relativa disciplina.
Nessun medico dovrebbe prescrivere farmaci, specie se si tratta di sostanze non scevre da rischi e controindicazione, senza aver prima raggiunto un sufficiente orientamento diagnostico e prognostico del caso considerato, senza conoscere a fondo gli eventuali rischi o complicanze della somministrazione.
La prescrizione dei farmaci deve essere improntata a criteri non solo di semplice opportunità ma soprattutto di utilità, cioè di beneficialità e necessità.
È evidente inoltre che la prescrizione richiede la presenza fisica dell’assistito, perché non è concepibile che la ricetta venga rilasciata senza accertarsi di persona delle condizioni cliniche dell’assistito e di quali esse siano in quel preciso momento (in particolari circostanze il medico è libero e perciò anche responsabile di comportarsi in modo diverso).
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Medicina Legale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Compendio di medicina legale
- Autore del libro: L. Macchiarelli, P. Arbarello, G. Cave Boni, N.M. Di Luca e T. Feola
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