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AIDS: segreto professionale tra dovere di denuncia e diritto dell’assistito alla privacy


Le giuste cause imperative di rivelazione del segreto professionale, cioè sostanzialmente le denunce, il referto, la perizia o la consulenza tecnica d’ufficio, mantengono il loro valore cogente anche nel caso dell’AIDS.
Ma, lo si ripete, devono essere rispettati, nelle procedure da seguire, il diritto alla riservatezza e, per ciò che riguarda le denunce, il diritto all’anonimato del paziente.
Ogni medico che identifica un caso di AIDS dovrà compilare la scheda suddivisa in due parti prestampate con uno stesso numero di codice; una delle due verrà invia immediatamente in busta chiusa alla Regione e un’altra al Centro Operativo AIDS; il nome e il cognome del caso risulterà esclusivamente sulla sfera che perverrà al C.O.A.; la scheda per la Regione sarà identificabile soltanto con il numero di codice.
Dunque, pure sussistendo l’obbligo della denuncia, il medico segnerà le sole informazioni anagrafiche sulla coppia da spedire in busta chiusa al C.O.A.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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