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Denuncia del medico non nominativa dei casi di cronica intossicazione da sostanze stupefacenti e psicotrope


Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope devono inoltrare al servizio pubblico per le tossicodipendenze (SERT) una scheda sanitaria contenente le generalità dell’interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.
Con il referendum del 18 aprile 1993 è stato però abrogato obbligo del medico di inviare al SERT la scheda di segnalazione: la ASL, quindi, ha cessato di svolgere quella attività di controllo sulla necessità e continuità della cura effettuata dal tossicodipendente per la quale in precedenza vigeva l’obbligo della segnalazione del medico al SERT; la responsabilità di tale controllo ricade ora direttamente sul medico curante.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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