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Denuncia sanitaria delle cause di morte


Va distinta dalla dichiarazione di morte, che è una denuncia amministrativa e non sanitaria (si tratta dell’avviso di morte che viene inviato all’Ufficiale dello stato civile entro 24 ore dal decesso ai fini della registrazione).
    Per ciò che concerne la denuncia delle cause, che è una denuncia sanitaria obbligatoria, basterà ricordare che l’obbligo presuppone da un lato l’assistenza effettiva la parte del medico, dall’altro la conoscenza certa delle cause del decesso.
Se la morte è avvenuta in assenza di assistenza medica, la denuncia delle cause di morte deve essere effettuata dal medico necroscopo nominato dalla ASL la cui visita del avvenire fra le 15 e le 30 ore dal decesso.
    Se è stato disposto un riscontro diagnostico, i risultati devono essere comunicati al Sindaco per l’eventuale rettifica della scheda di morte (denuncia delle cause).
Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a un reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all’autorità giudiziaria (referto); in tal caso il Procuratore della Repubblica accerta la causa di morte dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l’identificazione.
Anche i risultati dell’autopsia giudiziaria vanno comunicati al Sindaco per l’eventuale rettifica della scheda di morte.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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