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INPS: lavoro usurante e invalidità pensionabile

INPS: lavoro usurante e invalidità pensionabile


È facile osservare come l’usura sia spesso strettamente correlata per un verso alle particolari condizioni cliniche del soggetto in esame, dall’altro alle specifiche caratteristiche dell’ambiente di lavoro e dell’attività espletata.
È esperienza comune che qualsiasi corpo fisico con l’uso mai contro un logorio che per certi versi però si deve ritenere pressoché fisiologico, sempre che naturalmente si mantenga entro certi limiti.
Ma quando si parla di lavoro usurante in sede di invalidità pensionabile INPS ci si vuole riferire a qualche cosa d’altro e a qualche cosa di più di quel fisiologico degrado.
Peraltro un lavoro non è “usurante” solo per sé stesso, ma in riferimento al soggetto considerato, eventualmente specie tenendo conto delle sue già compromesse condizioni psicofisiche, alle modalità con cui viene espletato, ecc…

Norme in tema di lavoro usurante


Il d.lgs. 374/93 precisa che debbono considerarsi lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impiego psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee.
Le attività particolarmente usuranti sono individuate nella tabella A allegata al decreto menzionato:
a. lavoro notturno continuativo,
b. lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati;
c. lavori in galleria, cava o miniera;
d. lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti (condotti, cunicoli, pozzi, fognature, ecc…);
e. lavori in altezza;
f. lavori dei palombari;
g. lavori ad alte temperature;
h. lavoro di autista di mezzi di superficie;
i. lavoro del personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione e chirurgia d’urgenza;
j. lavori di asportazione dell’amianto;

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati o occupati nelle attività particolarmente usuranti, il limite di età pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziale è anticipato di due mesi per ogni anno di lavoro, fino ad un massimo di cinque anni di occupazione.
Per essi viene sancito anche il diritto ad una riduzione dell’anzianità contributiva necessaria per conseguire il trattamento pensionistico: un anno ogni dieci di lavoro fino a un massimo di 24 mesi.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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