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Prestazioni economico-previdenziali erogate dall'INPS


L’INPS provvede ad erogare:
1. la pensione sociale: si concede agli anziani oltre il 65º anno che non hanno altra pensione o reddito (la l. 335/95 l’ha sostituita con l’assegno sociale); si tratta di una prestazione di tipo assistenziale e come tale non è reversibile ai superstiti;
2. la pensione di vecchiaia: concessa all’assicurato al raggiungimento dell’età pensionabile;
3. la pensione di anzianità: concessa, su domanda dell’interessato, dopo 35 anni di servizio;
4. la pensione di reversibilità: agli aventi diritto dopo la morte del lavoratore assicurato;
5. l‘assegno ordinario di invalidità: subordinato al riconoscimento dello status di invalido pensionabile;
6. la pensione di inabilità: subordinata al riconoscimento dello status di inabile pensionabile;
7. l’assegno privilegiato di invalidità: quando l’invalidità dipenderà causa di servizio;
8. la pensione privilegiata di inabilità: quando l’inabilità dipende da causa di servizio;
9. la pensione privilegiata ai superstiti: se la morte dell’assicurato dipende da causa di servizio;
10. l’assegno una tantum ai superstiti: se l’assicurato deceduto non aveva i requisiti contributivi minimi;
11. l’assegno integrativo speciale per l’assistenza personale e continuata: ai pensionati per inabilità, non deambulanti o non capaci di svolgere gli atti quotidiani della vita;
12. l’indennità ordinaria oppure il sussidio straordinario: nel caso di disoccupazione involontaria;
13. il sussidio per la tubercolosi;
14. l’indennità di malattia: per i lavoratori dipendenti ammalati, dopo il terzo giorno;
15. l’assegno per il nucleo familiare: si concede per i familiari a carico;
16. l’INPS provvede inoltre ad erogare la retribuzione del lavoratore nei casi di sospensione o di riduzione dell’attività di impresa (cassa integrazione guadagni);
17. il trattamento economico nel caso di richiamo alle armi;
18. il trattamento di fine rapporto;
19. il pagamento dei crediti di lavoro dovuti negli ultimi tre mesi in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Pensione di vecchiaia


La pensione di vecchiaia può essere richiesta dagli assicurati INPS a condizione che sussistano le seguenti tre condizioni:
a. anzianità assicurativa minima di almeno 15 anni (oggi 20 anni);
b. numero di contributi pari ad almeno 780 settimane;
c. compimento dell’età pensionabile.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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