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Deformazione o sfregio permanente del volto


Lo sfregio costituisce una menomazione estetica certamente di minore gravità rispetto alla deformazione del volto, poiché si riferisce a qualsiasi minorazione della armonia o della bellezza del volto.
Il realtà, è implicito il fine non soltanto di ledere l’integrità o l’incolumità fisica della vittima, ma di sfregiarla lasciandole sul viso l’impronta indelebile, il marchio dell’onta subita.
Deformazione significa invece sovvertimento strutturale, cioè figurazione e quindi deturpazione del volto così da renderlo disgustoso.
Nello stabilire un trattamento identico per la deformazione e lo sfregio, il legislatore ha ubbidito a ragioni di politica criminale, intendendo perseguire, con il massimo rigore, le lesioni con sfregio, che costituiscono la manifestazione di una caratteristica forma di delinquenza, diffusa specialmente in un certo periodo storico e in talune regioni d’Italia.
Ora, mentre la gravità della deturpazione che deve sottendere la “deformazione” del volto, solitamente non lascia adito a dubbi valutativi, il giudizio sul carattere sfregiante di una certa menomazione non è sempre così pacifico e anzi spesso vi è notevole contrasto di pareri.
In ogni caso il medico, nell’assolvimento dei suoi doveri peritali, deve descrivere l’esito o gli esiti cicatrizzanti, precisarne le caratteristiche, accertarne la sanabilità, la effettiva rilevanza sul piano fisionomico, ecc…
Sia per l’una che per l’altra ipotesi assume sempre importanza la corretta definizione dello stato anteriore della personalità.
Si capisce che un conto è ad esempio valutare il carattere sfregiante di una cicatrice che interessi il volto di una giovane e bella ragazza e un conto quello di analogo esito che interessi la faccia solcata di un vecchio pescatore.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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