Definizione di istigazione o aiuto al suicidio nel codice penale
L’art. 580 c.p. prevede espressamente l’ipotesi di istigazione o aiuto al suicidio; in pratica si dovranno tenere distinte le due ipotesi, conseguenti alla condotta di istigazione o di aiuto:
1. se il suicidio avviene;
2. se il suicidio non avviene: in tal caso perché il delitto sia punibile occorre che si verifichi una lesione personale grave o gravissima.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Medicina Legale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Compendio di medicina legale
- Autore del libro: L. Macchiarelli, P. Arbarello, G. Cave Boni, N.M. Di Luca e T. Feola
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