Concetto di malattia nel codice penale
La relazione ministeriale al progetto definitivo del codice penale definì malattia “qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali”.
Tale concezione, però, è dal punto di vista medico francamente errata: nessun medico si sognerebbe mai di attribuire valore di malattia ad una piccola ferita.
La malattia deve essere definita come una modificazione peggiorativa dello stato anteriore, avente carattere dinamico, estrinsecatesi in un disordine funzionale apprezzabile di una parte o di tutto l’organismo, che si ripercuote sulla vita organica e soprattutto di relazione e che necessita di un intervento terapeutico, per quanto modesto.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Medicina Legale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Compendio di medicina legale
- Autore del libro: L. Macchiarelli, P. Arbarello, G. Cave Boni, N.M. Di Luca e T. Feola
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