Skip to content

Concetto di malattia nel codice penale


La relazione ministeriale al progetto definitivo del codice penale definì malattia “qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali”.
Tale concezione, però, è dal punto di vista medico francamente errata: nessun medico si sognerebbe mai di attribuire valore di malattia ad una piccola ferita.
La malattia deve essere definita come una modificazione peggiorativa dello stato anteriore, avente carattere dinamico, estrinsecatesi in un disordine funzionale apprezzabile di una parte o di tutto l’organismo, che si ripercuote sulla vita organica e soprattutto di relazione e che necessita di un intervento terapeutico, per quanto modesto.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.