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Periodo di osservazione ai fini dell’accertamento della morte


La durata dell’osservazione ai fini dell’accertamento della morte deve essere non inferiore a:
a. 6 ore per gli adulti e i bambini in età superiore ai 5 anni;
b. 12 ore per i bambini di età compresa tra 1 e 5 anni;
c. 24 ore nei bambini di età inferiore ad 1 anno.
La simultaneità delle condizioni cliniche e strumentali di cui si è parlato deve essere rilevata dall’apposito collegio medico per almeno tre volte: all’inizio, a metà e alla fine del periodo di osservazione.
Il momento della morte coincide con l’inizio dell’esistenza simultanea delle citate condizioni.
Qualora l’accertamento della morte venga effettuato senza l’ausilio di strumentazione adeguata e al di fuori delle strutture ospedaliere, il regolamento di polizia mortuaria (d.p.r. 285/90) prevede che venga rispettato un più lungo periodo di osservazione, esteso sino alla comparsa di fenomeni tanatologici certi.
Ove la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive o diffusive, comprese in un apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità oppure nei casi in cui il cadavere presenti già segni di iniziata putrefazione, oppure quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario della ASL, il Sindaco può ridurre la durata dell’osservazione a meno di 24 ore.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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