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Diagnosi di morte per arresto cardiaco


Nella l. 644/75 concernente i trapianti d’organo, è stabilito testualmente: “fermo l’obbligo dei medici curanti, in caso di cessazione del battito cardiaco, di compiere tutti gli interventi suggeriti dalla scienza ed alla tecnica per salvaguardare la vita del paziente, l’accertamento della morte deve essere effettuato, salvo i casi di morte cerebrale, mediante il rilievo continuo dell’elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti”.
Nel d.m. 582/94 (regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte), si ribadisce che l’accertamento della morte dell’arresto cardiaco può essere effettuato da un medico con il rilievo grafico continuo dell’elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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