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Le associazioni nel diritto

Definizione di associazione

Istituzione attraverso le quali vengono perseguiti scopi superindividuali.

L’istituzione prende vita da un atto di autonomia contrattuale, il contratto di associazione; il rapporto che vincola tra loro gli associati è un rapporto contrattuale:
-contratto plurilaterale con comunione di scopo
-contratto di organizzazione (prestazioni destinate ad una attività
Lo scopo comune può essere di natura ideale o di natura non economica: scopi di carattere culturale, assistenziale, sportivo, ricreativo  x es. partiti politici, sindacati.
È un’organizzazione collettiva a struttura aperta, in quanto le nuove adesioni sono possibili senza che ciò implichi una modificazione di contratto.

Associazione riconosciuta e associazione non riconosciuta come persona giuridica


La prima:
- Soggetto di diritto a sé stante, distinto dalle persone dei membri
- Hanno un patrimonio che appartiene all’associazione e non ai singoli associati, sul quale possono agire i creditori dell’associazione, e non i creditori dei suoi membri.
- Possono acquistare beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito.
- Delle obbligazioni risponde solo l’associazione con il suo patrimonio (no responsabilità dei singoli associati)
- Il patrimonio è riconosciuto
- È sottoposta a controlli da parte dell’autorità governativa (o regionale):
-in sede di riconoscimento: esaminazione dei fini dell’ente e i mezzi patrimoniali x provvedervi oltre che la conformità della legge all’atto costitutivo e dello statuto.
-in occasioni di modificazione dell’atto costitutivo o dello statuto.
- Sono soggette a registrazione in un apposito registro delle persone giuridiche, tenuto presso le prefetture o presso le regioni (registrazione dati).
La seconda:
- Soggetto di diritto (spetta anche senza il riconoscimento)
- Hanno un fondo comune, ma la condizione giuridica di questo corrisponde alla condizione giuridica che è propria del patrimonio dell’ass. riconosciute (i singoli associati non possono chiedere la divisione di fondo comune, ne pretenderne la quota in caso di recesso).
- Possono acquistare beni come le associazioni riconosciute però non a titolo gratuito
- X le obblig. assunte dalle persone che rappresentano l’associazione rispondono sia i membri che hanno agito in nome e x conto dell’assoc., sia il fondo comune. Responsabilità degli associati (sono gli amministratori che rispondono delle obbligazioni se il fondo comune non basta)
- La consistenza del fondo comune è vaga, ciò determina la responsabilità dei singoli come garanzia x i terzi.
- Non sono sottoposte ad alcun controllo pubblico.


Il contratto di associazione e le sue vicende


L’atto costitutivo dell’associazione è un contratto di natura consensuale, x cui si perfeziona x effetto dell’accordo intercorso tra le parti. È richiesta la forma scritta a pena di nullità. Il contratto di associazione si scompone in 2 documenti: atto costitutivo e statuto che devono indicare: lo scopo, le condizioni x l’ammissione degli associati, le regole sull’ordinamento interno (contributi..).
Tuttavia non vi è un diritto di ammissione x colui che possiede i requisiti necessari-> vige l’autonomia contrattuale.
L’estinzione si compie x le clausole previste dall’atto costitutivo (scadenza), deliberazione dell’assemblea, raggiungimento dello scopo o impossibilità a conseguirlo, il venire a mancare di tutti gli associati-> Fase successiva: devoluzione dei beni cioè il trasferimento ad un nuovo soggetto (altri enti con scopi analoghi) dell’eventuale residuo netto del patrimonio.
Gli organi dell’associazione
Assemblea: composta dagli associati. Competenze-> modificazione dell’atto costitutivo e dello statuto, nomina e revoca amministratori, approvazione bilancio annuale, scioglimento anticipato associazione.
Organo amministrativo: organo esecutivo degli amministratori. Competenza esclusiva x ciò che attiene alle decisioni operative relative all’esecuzione dei singoli atti.
Organo di controllo (collegio dei probiviri): controlla l’attività degli amministratori e assicura l’effettiva destinazione del patrimonio al perseguimento dello scopo voluto.
Libertà dell’associazione e libertà nell’associazione
Art 18 cost. libertà di aderire o meno alle associazioni, fermo restando i divieti in ordine alle associazioni vietate dal codice penale: segrete, militari con scopi politici.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
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