Sospensione della prestazione di lavoro: malattia, infortunio, gravidanza e puerperio
Nella pratica, le ipotesi più rilevanti di impossibilità della prestazione e quindi di sospensione del rapporto collegate alla persona del lavoratore sono la malattia, l’infortunio, la gravidanza e il puerperio.
Esse sono contemplate dall’art. 2110 c.c. che dispone da quiescenza dell’obbligazione di lavoro, con conseguente giustificazione dell’assenza del lavoratore e conservazione dell’obbligazione retributiva; infatti, il datore è obbligato a corrispondere al lavoratore che versi in tali situazioni, la retribuzione o un’indennità, nella misura a per il tempo indicati dalle leggi speciali, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità.
Lo stesso art. 2110 c.c. prevede, peraltro, che il datore di lavoro sia esonerato da quest’ultima obbligazione allorché la legge o i contratti collettivi stabiliscano forme equivalenti, anche privatistiche, di previdenza o assistenza.
Concentrando l’attenzione sulla malattia del lavoratore, va detto che nel nostro sistema è obbligatoria l’assicurazione contro le malattie.
Prima dell’entrata in vigore della riforma sanitaria (1978) per i lavoratori privati tale assicurazione era gestita dall’INAM che provvedeva sia all’assistenza sanitaria, sia all’erogazione agli operai di una indennità giornaliera pari alla retribuzione (indennità di malattia).
A seguito della riforma sanitaria, l’assistenza medica è stata generalizzata ed affidata al servizio sanitario nazionale, mentre l’indennità, tutt’ora spettante solo agli operai, è corrisposta dall’INPS.
L’interesse al controllo dell’infermità del lavoratore, d’altronde, coinvolge anche l’ente previdenziale, che si sostituisce al datore di lavoro nell’obbligazione retributiva, pagando al lavoratore un’indennità (anche se il datore di lavoro è obbligato ad anticiparla).
Ciò, peraltro, vale solo per gli operai, che sono esclusi dalla copertura dell’indennità in questione per i primi 3 giorni di malattia (c.d. periodo di carenza assicurativa).
Per quanto riguarda invece gli impiegati, le assenze per malattia vengono retribuite integralmente e fin dal primo giorno dal datore di lavoro.
La legge riconduce alle assenze per infortunio sul lavoro conseguenze analoghe a quelle previste per la malattia del lavoratore.
Notevoli differenze rispetto ai precedenti istituti, presentano invece i trattamenti economici e normativi connessi alla maternità e alla paternità disciplinati dal d.lgs. 151/2001, nonché quello previsto per l’aspettativa dal lavoro connessa alla cura di figli con handicap grave.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto del lavoro, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Diritto del Lavoro" di E. Ghera, "Solidarietà, mercato e concorrenza nel welfare italiano" di S. Sciarra
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