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I quadri intermedi


L’attuale formulazione dell’art. 2095 c.c. è frutto della novella operata dalla l. 190/85 sul riconoscimento giuridico dei quadri intermedi.
Fino all’emanazione di questa legge, infatti, la norma del codice distingueva i lavoratori esclusivamente in dirigenti, impiegati e operai.
A partire dagli anni ’70 erano venute emergendo nelle realtà aziendali nuove figure professionali collegate alle innovazioni tecnologiche; inoltre, si era progressivamente creato un appiattimento retributivo che aveva finito di fatto per sacrificare le più elevate professionalità impiegatizie.
La l. 190/85, pur fornendo una definizione legislativa della figura professionale di quadro intermedio, rinvia alla contrattazione collettiva nazionale o aziendale per la determinazione dei requisiti di appartenenza alla nuova categoria (c.d. inquadramento collettivo).
Per quanto concerne la disciplina del rapporto, la legge estende in via generale alla nuova categoria le norme applicabili agli impiegati.
Va notato, tuttavia, che la definizione della categoria dei quadri intermedi ha in comune con quella dei dirigenti la rilevanza attribuita alle funzioni e non alle mansioni svolte dal prestatore: sono da considerare quadri i lavoratori che “svolgono funzioni a carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa”.
In conclusione, va segnalato il problema relativo alla possibilità di fare riferimento, in caso di mancata contrattazione, alla definizione legislativa della categoria, al fine di accertare in giudizio il diritto soggettivo alla categoria di quadro: sarebbe solo possibile ricorrere all’art. 36 cost. utilizzando in particolare il principio delle proporzionalità ivi sancito, per ottenere l’adeguamento della retribuzione insufficiente.

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