La capacità del prestatore di lavoro
Fra i presupposti del contratto di lavoro riveste particolare importanza la considerazione della capacità dei soggetti stipulanti ai fini della valida costituzione del rapporto.
Accanto alla nozione di capacità giuridica si può collocare quella di capacità giuridica speciale, intesa come idoneità del soggetto ad essere titolare di una particolare situazione giuridica.
Proprio la materia del lavoro subordinato consente di chiarire quest’ultima nozione, poiché la capacità di prestare lavoro, e quindi la legittimazione soggettiva del prestatore alla titolarità del rapporto di lavoro, dipende dall’attitudine fisiologica o capacità naturale della persona all’esecuzione della prestazione.
Da ciò conseguono non pochi effetti caratteristici sul piano della disciplina della legittimazione soggettiva nel rapporto di lavoro.
Anzitutto, proprio nell’implicazione delle energie del lavoratore nella prestazione è rinvenibile la ragione per cui soltanto le persone fisiche sono capaci di prestare il proprio lavoro.
In secondo luogo, questo significa che alla capacità giuridica e alla capacità di agire in materia di lavoro sia applicano tutte le regole generalmente dettate per la capacità delle persone fisiche: così in materia di incapacità legale o di incapacità naturale ad agire.
L’art. 2 c.c. detta una disciplina speciale sia della capacità di legittimazione soggettiva sia della capacità di agire, intesa come capacità di stipulare il contratto di lavoro e di esercitare i diritti e le azioni che ne discendono.
Da questa disposizione è dato anzitutto desumere che il minore acquisisce la capacità di stipulare il contratto di lavoro alla stessa età prevista dalle disposizioni speciali in tema di capacità di prestare il proprio lavoro, età inferiore rispetto a quella fissata per la capacità di agire in generale.
La capacità di essere titolare delle situazioni soggettive attinenti alla posizione di lavoratore subordinato si acquista, dunque, per effetto del raggiungimento dell’età minima di ammissione al lavoro, e questa è fissata dalla legge al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione scolastica obbligatoria, ma non può essere comunque inferiore ai 15 anni di età.
In conclusione, data la coincidenza tra capacità giuridica e capacità d’agire, non vi è spazio per l’intervento del genitore o di qualunque altro rappresentante legale nella stipulazione del contratto, salvo nei casi in cui questo sia espressamente previsto da norme speciali.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto del lavoro, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Diritto del Lavoro" di E. Ghera, "Solidarietà, mercato e concorrenza nel welfare italiano" di S. Sciarra
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