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La c.d. spersonalizzazione dell’imprenditore ed il principio della continuità dell’impresa


Per ciò che concerne la figura del datore di lavoro, non sono previsti requisiti soggettivi speciali e si applicano senza eccezioni le norme dettate per la capacità giuridica e di agire della generalità dei soggetti.
A proposito della figura soggettiva del datore di lavoro è rilevante soprattutto la distinzione tra gli imprenditori e gli altri datori di lavoro, titolari di attività organizzate a fini non lucrativi.
Ciò avviene allorché si impongono una serie di obblighi e di limiti soltanto al datore-imprenditore, in ragione di un complesso di particolari normative per la tutela individuale e collettiva del lavoro subordinato alle dipendenze dell’impresa soprattutto media e grande.
La qualità di imprenditore del datore di lavoro viene in rilievo anche sotto il profilo della c.d. spersonalizzazione dell’imprenditore agli effetti della formazione e conclusione del contratto e della successione nel medesimo.
Sotto il primo aspetto la proposta o l’accettazione provenienti da un imprenditore restano ferme anche in caso di morte o di sopravvenuta incapacità prima della conclusione del contratto.
Sotto il secondo aspetto, il principio della continuità dell’impresa è alla base della successione dell’imprenditore nel contratto di lavoro in caso di trasferimento d’azienda.
Da tutto ciò si deve desumere il principio della normale irrilevanza della persona dell’imprenditore.
All’opposto la successione nel contratto di lavoro sia mortis causa sia inter vivos è da ritenere esclusa dal lato del lavoratore, in ragione della rilevanza essenziale della sua persona si fini dell’esecuzione della prestazione e della costituzione del rapporto di lavoro.
In effetti, la considerazione della persona del prestatore comporta l’infungibilità c.d. soggettiva della prestazione.
La relativa obbligazione, infatti, oltre ad essere intrasmissibile mortis causa, non può essere adempiuta legittimamente da un terzo, in qualità di sostituto del debitore, senza disporne nello stesso tempo la novazione soggettiva.
La ragione di siffatta intrasmissibilità è da rinvenire nell’insostituibilità del debitore agli effetti della subordinazione che caratterizza l’organizzazione di lavoro.
Viceversa, la fiducia c.d. soggettiva, quale affidamento del creditore su determinate qualità soggettive del lavoratore, inerendo al rapporto di lavoro sotto il profilo della prestazione attiene non alla formazione del contratto bensì alla sua esecuzione: si tratta dunque della idoneità personale del prestatore all’adempimento dell’obbligazione di lavoro, mentre la c.d. infungibilità soggettiva riguarda piuttosto l’imputazione degli effetti della stessa obbligazione.

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