Autonomia privata e tipo contrattuale
Su queste premesse, anche il problema dell’interpretazione del contratto e della qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato o autonomo, viene a collocarsi sul terreno dell’autonomia contrattuale.
In pratica sarà necessario accertare se dall’intenzione comune dei contraenti risulti o meno la volontà di stabilire un rapporto di lavoro subordinato oppure autonomo.
Tuttavia è noto che nella pratica si perviene all’interpretazione del contratto di lavoro muovendo più che dalla volontà dichiarata dalle parti, soprattutto dalla rilevazione della situazione materiale determinata dal loro comportamento, cioè dal rapporto considerato nella fase della sua attuazione.
Di qui l’esigenza di orientare l’indagine rivolta all’interpretazione e alla successiva qualificazione del rapporto di lavoro, al comportamento tenuto dai contraenti anche posteriore alla conclusione del contratto.
In questo modo, la sottoposizione del lavoratore al potere organizzativo e di controllo viene in rilievo non soltanto come comportamento esecutivo del vincolo obbligatorio, ma altresì come comportamento dotato di valore presuntivo sul piano negoziale (e cioè dell’accertamento della volontà contrattuale) ai fini dell’individuazione della causa.
In pratica, essa rileva come indicatore, sul piano della realtà sociale, della ricorrenza in concreto della figura del lavoratore subordinato.
La prevalenza del momento attuativo del rapporto sul momento dichiarativo dell’accordo è la conseguenza della compressione dell’autonomia individuale: di qui il collegamento tra il tipo legale (o normativo) del contratto e la disciplina imperativa del rapporto o statuto protettivo del lavoratore come persona o come contraente debole.
In questo modo, il contratto di lavoro sembra distaccarsi dal modello civilistico del contratto, nel quale l’autonomia contrattuale include anche la scelta del tipo negoziale preferibile dalle parti, oppure la costituzione di un contratto atipico purché l’interesse perseguito sia meritevole di tutela.
Viceversa, nel contratto di lavoro, alla volontà delle parti è inibito separare la subordinazione dallo statuto protettivo.
Proprio perché essa non può essere separata dal tipo legale del contratto di lavoro subordinato, che diversamente dagli altri tipi legali quale tipo o modello rigido di regolamento imperativo di interessi, si parla in proposito d’indisponibilità del tipo legale.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto del lavoro, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Diritto del Lavoro" di E. Ghera, "Solidarietà, mercato e concorrenza nel welfare italiano" di S. Sciarra
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