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La nozione di parasubordinazione

La nozione di parasubordinazione


Su queste premesse si può concludere che non la situazione di sottoprotezione sociale, ma la collaborazione del prestatore nell’impresa qualifica la subordinazione come vincolo finalizzato all’obiettivo dell’organizzazione del lavoro sotto il controllo e la responsabilità dell’imprenditore e funge da criterio per l’identificazione della causa del contratto.
Se si può convenire in linea generale che l’inserzione nel prestatore nell’organizzazione aziendale è un sicuro indice presuntivo della sussistenza della collaborazione, non si può dire che tale presunzione abbia valore assoluto e che collaborazione e subordinazione siano la necessaria conseguenza dell’inserzione nell’azienda.
In effetti, l’inserzione del prestatore nell’organizzazione aziendale si può avere sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa anche nel lavoro autonomo.
L’art. 409 n°3 c.p.c. ha disposto l’equiparazione dei rapporti di lavoro autonomo al rapporto di lavoro subordinato limitatamente alla disciplina processuale e della composizione anche stragiudiziale delle controversie di lavoro, quando la prestazione d’opera si presenti caratterizzata da un’attività prevalentemente personale, continuativa e coordinata ma non subordinata di collaborazione ad un’impresa.
Tutte le volte che il lavoro autonomo si presenta finalizzato alla produzione di un risultato o di una sequenza di risultati integrati stabilmente nell’attività del committente, anche il contratto d’opera, nonostante sia qualificato proprio per l’assenza del vincolo della subordinazione, si caratterizza sul piano economico e giuridico per la sua funzione di durata e, in specie, per una prestazione rivolta al soddisfacimento di un interesse durevole del creditore.
In definitiva, nel contratto di lavoro coordinato, ma non subordinato (c.d. parasubordinato) viene soddisfatto un interesse dell’imprenditore che si può dire continuativo sul piano della reiterazione nel tempo delle singole prestazioni di risultato, ma non sul piano della programmazione o coordinamento nello spazio e nel tempo dell’attività e quindi della disponibilità del lavoratore.
Proprio i tratti caratteristici delle collaborazioni coordinate e continuative hanno avviato un processo legislativo di graduale estensione dello statuto protettivo del lavoro subordinato.
Tale processo è culminato, da ultimo, nella previsione della figura della collaborazione coordinata e continuativa “a progetto”, dotata di una particolare disciplina.

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