L’orientamento “di mezzo”: esito positivo del test di imprenditorialità e applicabilità della deroga ex art. 86 par. 2 Trattato CE
Dopo Poucet et Pistre si assiste ad un progressivo affinamento della tecnica di analisi basata, oltre che sui profili di regolamentazione giuridica, anche sulle caratteristiche tecniche e operative dei sistemi di volta in volta considerati.
Ebbene, la differente dislocazione del peso degli indici conduce la Corte di Giustizia a soluzioni chiaramente divergenti rispetto a quelle raggiunte in Poucet et Pistre.
Nel caso FFSA, la controversia attiene ad un regime integrativo-facoltativo di assicurazione per la vecchiaia dei coltivatori diretti, istituito in conformità al Code rural francese.
La Corte, pur non disconoscendo la rilevanza di taluni profili solidaristici, ritiene di fare applicazione “in positivo” del test di imprenditorialità, basandosi su elementi ritenuti decisivi quali l’iscrizione solo facoltativa al regime previdenziale e l’adozione di un sistema a capitalizzazione, con prestazioni dipendenti esclusivamente dall’ammontare dei contributi versati e dai risultati finanziari conseguiti.
Nella sentenza Albany la questione interpretativa ha ad oggetto il regime di iscrizione obbligatoria ad un fondo pensione integrativo costituito, mediante accordo collettivo, nel settore tessile.
La Corte ricostruisce i profili di operatività del fondo pensione di categoria ricavandone elementi a sostegno del carattere imprenditoriale dell’attività svolta: fra questi, risulta indicativo il fatto che il fondo pensioni stabilisca ex se l’ammontare dei contributi, operando in base al principio di capitalizzazione.
Nella sentenza Pavlov si controverte circa la compatibilità al principio di libera concorrenza di un fondo pensioni integrativo per medici specialisti, istituito in forma di fondazione di diritto privato, ma la cui adesione da parte degli iscritti alla categoria è stata resa obbligatoria.
Ancora una volta elementi quali la determinazione da parte del fondo dell’importo dei contributi, il funzionamento secondo il principio di capitalizzazione, risultano decisivi ai fini della qualificazione del fondo come “impresa”.
Solamente nel primo caso (sent. FFSA) la Corte, avendo rimesso al giudice nazionale la valutazione circa la configurabilità dell’abuso di posizione dominante, ha influenzato la decisione con cui il Consiglio di Stato francese ha poi ritenuto la posizione dell’ente lesiva dei principi in materia di libera concorrenza.
Per il resto invece la Corte ha valutato le condizioni dell’applicabilità dell’art. 86 par. 2 Trattato CE.
È interessante constatare come, per arrivare a tale conclusione, la Corte tenga conto delle finalità sociali esplicate dai fondi pensione olandesi in un sistema nel quale il primo pilastro previdenziale (la pensione base assicurata dalla previdenza pubblica) è particolarmente “debole”; finalità sociali che, come si è detto, sono state considerate dalla Corte recessive rispetto agli indici di imprenditorialità, ma che servono appunto a legittimare la deroga ai sensi dell’art. 86 par. 2 Trattato CE.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto del lavoro, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Diritto del Lavoro" di E. Ghera, "Solidarietà, mercato e concorrenza nel welfare italiano" di S. Sciarra
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