Il diritto alla concorrenza: il caso Inail
L’analisi che precede dimostra come il diritto comunitario abbia tentato di raggiungere alcune certezze ai fini dell’individuazione dei tratti distintivi dell’impresa rilevante per il diritto della concorrenza.
Quanto tali conclusioni siano relative è dimostrato proprio dagli appositi risultati raggiunti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dalla Corte di Giustizia con riguardo alla qualificazione come impresa dell’Inail.
Nel febbraio del 1999, l’AGCM ha inviato proprie osservazioni ai presidenti dei due rami del Parlamento e al Governo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sul ruolo dell’Inail, ritenendo che, dall’analisi della normativa italiana, non emergono elementi di solidarietà tali da escludere la sua natura economica.
Poco meno di tre anni dopo la Corte di Giustizia ha ritenuto che l’Inail non debba essere qualificato come impresa.
Secondo l’AGCM, l’intervento dello Stato, finalizzato a garantire il diritto del lavoratore alla tutela della capacità di reddito in caso di infortunio e malattia professionale, non necessariamente deve implicare il ricorso al regime di monopolio legale.
Fino a qui, le affermazioni dell’AGCM si iscrivono nell’esercizio della funzione di promozione della concorrenza.
Ma nell’intervento dell’AGCM vi è qualcosa di più.
L’antitrust, infatti, afferma che non esistono ragioni per escludere che l’Inail svolga attività economica e ciò in ragione del fatto che “il perseguimento dell’equilibrio finanziario è garantito con i premi versati dagli assicurati”.
La Corte di Giustizia è invece giunta a conclusioni opposte: da una parte, perché il regime assicurativo degli infortuni in Italia è “finanziato mediante contributi la cui aliquota non è sistematicamente proporzionata al rischio assicurato” e “l’importo delle prestazioni versate non è necessariamente proporzionato ai redditi dell’assicurato”, dall’altra, perché “l’attività dell’Inail è soggetta al controllo dello Stato e l’importo delle prestazioni e dei contributi è fissato da quest’ultimo”.
L’Avvocato generale si propone di accertare se i servizi assicurativi erogati dall’Inail siano tali da poter essere forniti, almeno in linea di principio, da un assicuratore privato.
A tal fine esclude che vi sia un nesso diretto tra contributi e prestazioni.
Infatti, ritiene che la caratteristica essenziale dell’assicurazione privata risieda nella circostanza che i contributi e le prestazioni devono risultare connessi non soltanto su un piano globale (la somma delle prestazioni deve essere finanziata dalla somma dei contributi), come è stato evidenziato dall’AGCM, ma anche su un piano individuale, avendo cioè riguardo alla posizione del singolo assicurato.
Se, dunque, a livello concettuale, la somma delle prestazioni equivale a quella dei contributi, a livello individuale tale equiparazione non può proporsi e fa venir meno il nesso diretto individuato dall’AGCM.
L’Avvocato generale aggiunge alcune ulteriori considerazioni sull’assenza di autonomia dell’Inail.
Tale analisi viene svolta con riguardo al potere di fissazione del livello dei contributi che dimostrano che l’entità degli stessi è determinata dal Governo.
In sostanza, dunque, le opposte conclusioni a cui pervengono l’AGCM, da una parte, e la Corte di Giustizia, supportata dalle Conclusioni dell’Avvocato generale, dall’altra, appaiono motivate da un diverso approccio metodologico nell’applicazione dei medesimi strumenti logico-giuridici.
Mentre l’AGCM si limita a constatare la corrispondenza fra le masse finanziarie dei contributi versati all’Inail e delle prestazioni erogate da questo ente, da cui fa discendere la conseguenza che il perseguimento dell’equilibrio finanziario è garantito dai premi versati dagli assicurati, l’analisi svolta dalla Corte è condotta secondo criteri di concreta verifica della sostenibilità di un tale sistema in un mercato concorrenziale.
Ora, se è consolidato orientamento comunitario che la nozione di impresa è funzionale ad accertare eventuali violazioni delle disposizioni in tema di imprese restrittive della concorrenza e di abusi di posizione dominante, tanto più è concreta l’analisi degli indici di imprenditorialità, tanto più essa sarà strumentale all’accertamento delle ipotetiche violazioni.
In questa prospettiva, dunque, l’analisi svolta a livelli comunitario sembra quella che meglio risulta idonea a verificare in concreto la replicabilità del modello di sicurezza sociale rappresentato dall’Inail all’interno di un mercato concorrenziale.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto del lavoro, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Diritto del Lavoro" di E. Ghera, "Solidarietà, mercato e concorrenza nel welfare italiano" di S. Sciarra
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